L’articolo 11 del DL 112/08, il DPCM 16/7/2009 e il DPCM 10/7/2012 (pubblicato nella Gazz. Uff. il 19/2/2013) introducono i contenuti fondamentali del Piano nazionale di edilizia abitativa, innovando in modo significativo l’approccio al finanziamento dell’edilizia residenziale sociale.
Nell’ambito delle sei linee di intervento individuate dal Piano (art. 1 c. 1 del DPCM 16/7/2009), infatti, viene prevista la possibilità di utilizzare i fondi immobiliari chiusi come strumento per finanziare la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal DM 22 aprile 2008. Tali fondi immobiliari potranno essere costituiti mediante la partecipazione di soggetti pubblici e privati e potranno articolarsi in un “Sistema Integrato di Fondi” (“SIF”), costituito da un “fondo nazionale” e da una serie di “fondi locali”. In altri termini, gli interventi di edilizia privata sociale potranno essere implementati e realizzati sul territorio mediante lo sviluppo di fondi locali, a loro volta partecipati dal fondo nazionale.
Attualmente, il fondo nazionale del SIF è il FIA gestito da CDP Real Asset SGR S.p.A..
È opportuno sottolineare che il SIF e, in tale ambito, l’attività del fondo nazionale, rappresenta solo una delle linee di intervento previste dal Piano nazionale di edilizia abitativa. I fondi immobiliari, se adeguatamente sviluppati, permetteranno quindi di raggiungere una parte degli obiettivi del Piano nazionale, ma non ne rappresentano l’unico o il principale strumento di attuazione né, tantomeno, la soluzione al disagio abitativo del Paese nel suo complesso.
Sintesi delle principali disposizioni normative riguardanti l’edilizia privata sociale
D.L. 25 giugno 2008 art. 11
Piano Casa
Prevede l'utilizzo di fondi Immobiliari chiusi come strumento attuativo del Piano.
Individua le categorie sociali svantaggiate cui è destinata l'offerta di alloggi sociali:
- Nuclei familiari a basso reddito, anche mono-parentali o mono-reddito.
- Giovani coppie a basso reddito.
- Anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate.
- Studenti fuori sede.
- Soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio.
- Altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della Legge n. 9 del 2007.
- Immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima Regione.
DPCM 16 luglio 2009 art. 11 e DPCM 10 luglio 2012 (pubblicato nella Gazz. Uff. il 19/2/2013)
Piano Nazionale Edilizia Abitativa
Definisce il quadro normativo e operativo dei Fondi Nazionali nell'ambito del Sistema Integrato di Fondi Immobiliari prevedendo, tra l'altro:
- Destinazione degli investimenti all'incremento dell'offerta di Alloggi Sociali.
- Rendimento obiettivo e sostenibilità economica dei progetti.
- Criteri di partecipazione dei fondi Nazionali agli investimenti locali.
- Integrazione con le politiche pubbliche locali.
D.M. 22 aprile 2008
Definizione di Alloggio Sociale